CLASSIFICAZIONE DOGANALE – PASSATA DI POMODORO

15 Aprile 2024

L’inquadramento del prodotto oggetto di analisi è riconducibile a differenti Capitoli della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364), ed è quindi necessario analizzarli uno ad uno per poter assegnare il corretto codice doganale.

  • Capitolo 07: ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI
  • Capitolo 20: PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
  • Capitolo 21: PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

 

Nel capitolo 07, è ricompresa la voce 0702 relativa a “pomodori freschi e refrigerati”. Nello specifico questo capitolo comprende gli ortaggi o legumi, di ogni specie, allo stato fresco, refrigerato congelato (non cotti o cotti in acqua o al vapore) oppure conservati provvisoriamente o anche seccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati).

Non è quindi prevista e ammessa la cottura degli ortaggi, lavorazione a cui invece sono sottoposti i pomodori per ottenere il prodotto finito definito salsa.

La scelta resta quindi da identificarsi tra la voce 2002 “Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico” e la 2103 “Preparazioni per salse e salse preparate”.

 

Analizzando quindi le note esplicative del Sistema armonizzato, si ottengono le seguenti informazioni:

2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico

Questa voce comprende i pomodori, interi o in pezzi, diversi dai pomodori preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico e i pomodori presentati nei modi previsti al capitolo 7 (pomodori freschi o refrigerati). Tali pomodori sono classificati in questa voce senza tener conto del tipo di recipiente nei quali sono condizionati.

Questa voce comprende anche i pomodori omogeneizzati preparati o conservati (per esempio puree, pasta o concentrato di pomodori) come pure il succo di pomodori il cui tenore in peso di estratto secco è del 7 % o più.

Tuttavia, ne sono escluse la salsa al pomodoro conosciuta con il nome di "Ketchup" e le altre salse al pomodoro (n. 2103), come pure le zuppe di pomodoro e le preparazioni per la confezione di queste ultime (n. 2104).

2103. Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

- La sola presenza di sale, zucchero, o addensanti non conferisce ancora alla preparazione il carattere di salsa preparata ai sensi della voce di tariffa 2103.

- Le salse preparate ai sensi della voce di tariffa 2103 contengono almeno una sostanza aromatizzante o un condimento. Oltre alle spezie del cap. 9, in tale categoria rientrano anche le erbe aromatiche e simili (p.es. il basilico), le cipolle tritate, l'aglio, la paprica, il formaggio grattugiato, gli estratti di ortaggi, ecc. Tali ingredienti devono poter essere determinati in modo inequivocabile con un esame organolettico.

- Al fine della classificazione è irrilevante che un prodotto sia designato come salsa. Ciò che conta è che il prodotto venga utilizzato come salsa (p.es. per condire la pasta, per la pizza, ecc.).

 

Ne consegue che, trattandosi di una passata semplice di pomodoro, con aggiunta solo di sale e addensante, ma totalmente priva di sostanze aromatizzanti o condimenti, il prodotto oggetto della presente analisi è da inserire nella voce doganale 2001.

 

L’individuazione poi, del corretto codice doganale a 8 cifre, è da rilevare in base ad alcune caratteristiche quali: il contenuto netto dell’imballaggio e il tenore in peso della sostanza secca, come da stralcio della Tariffa doganale allegata:

Figura 1 Estratto della tariffa doganale

 

La presenza del simbolo ★, indica i nuovi numeri di codice inseriti con la pubblicazione dell’attuale Regolamento n. 2658/87

Ipotizzando quindi un tenore in peso di sostanza secca inferiore al 12% e imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg, il prodotto deve essere classificato con il codice doganale 2002 90 19.

 

Lo Studio notifica che il presente parere di classificazione doganale non è da considerarsi vincolante ai fini della normativa.     In ambito comunitario, per ottenere un parere vincolante è necessario richiedere l’ottenimento dell’Informazione Tariffaria vincolante (I.T.V.)

 

 

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Senior Advisor
Responsabile del reparto di Classificazione Doganale e di Analisi delle misure restrittive nei confronti di Paesi extra Europei. Docente di numerosi corsi di formazione in materia di Fiscalità intracomunitaria e di compilazione dei modelli Intrastat.
 
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